GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | 02 Sovraindebitamento: quali documenti servono per valutare la situazione debitoria?

Prima di individuare quale procedura di sovraindebitamento possa essere utilizzata, è necessario ricostruire con precisione la situazione economica, patrimoniale e debitoria dell'interessato.
Non è sufficiente conoscere l'importo complessivo dei debiti.
Occorre comprendere chi sono i creditori, da cosa derivano le obbligazioni, quali redditi sono disponibili, quali beni compongono il patrimonio, quali garanzie sono state prestate e se siano già in corso azioni giudiziarie o esecutive.
La documentazione assume quindi un ruolo centrale.
Nel secondo capitolo della nostra Guida al sovraindebitamento vediamo quali documenti possono essere necessari per una prima ricostruzione della situazione e perché alcune informazioni assumono particolare rilevanza nell'ambito delle procedure disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Perché è importante ricostruire la situazione prima di scegliere la procedura?
Come abbiamo visto nel Capitolo 01 della Guida, il Codice della crisi non prevede un unico strumento applicabile indistintamente a tutti i debitori.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata presentano presupposti e caratteristiche differenti.
Per comprendere quale disciplina possa trovare applicazione occorre quindi partire dai dati.
La documentazione consente, tra l'altro, di ricostruire:
l'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria;
la natura dei singoli debiti;
l'identità dei creditori;
l'esistenza di cause di prelazione;
redditi ed entrate disponibili;
consistenza del patrimonio;
eventuali garanzie personali o reali;
atti di disposizione patrimoniale compiuti negli anni precedenti;
procedimenti giudiziari ed esecutivi in corso;
origine e progressiva formazione dell'indebitamento.
Non si tratta quindi di una mera raccolta burocratica di documenti.
La ricostruzione documentale serve a rappresentare la situazione effettiva del debitore e costituisce un passaggio necessario per le successive valutazioni previste dalla disciplina.
1. L'elenco completo dei debiti e dei creditori
Il primo passaggio consiste nel ricostruire a chi si deve denaro e per quale ragione.
L'art. 67 CCII, con riferimento alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, richiede che la domanda sia corredata dall'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione.
Una ricostruzione analoga assume rilievo anche nel concordato minore: l'art. 75 richiede l'elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute.
Nella pratica possono quindi essere utili, a seconda della situazione:
contratti di finanziamento;
mutui;
prestiti personali;
documentazione relativa a carte di credito o linee di credito;
estratti conto;
comunicazioni delle banche e delle società finanziarie;
conteggi aggiornati delle esposizioni;
decreti ingiuntivi;
sentenze;
atti di precetto;
atti di pignoramento;
richieste di pagamento;
documentazione relativa a debiti condominiali;
fatture o altri documenti relativi a debiti professionali o commerciali.
L'obiettivo è evitare che la valutazione venga effettuata sulla base di un importo approssimativo o del solo ricordo del debitore.
2. Cartelle, debiti fiscali e previdenziali
Una parte dell'esposizione può riguardare debiti verso l'amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali.
In questi casi è opportuno ricostruire separatamente tali posizioni attraverso la documentazione disponibile, ad esempio:
cartelle di pagamento;
avvisi di accertamento;
avvisi di addebito;
intimazioni di pagamento;
eventuali piani di rateizzazione;
comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
documentazione relativa a debiti contributivi.
È importante distinguere i diversi crediti anche perché la natura del credito può assumere rilievo nel trattamento previsto dalla specifica procedura.
Al rapporto tra sovraindebitamento e debiti fiscali dedicheremo un capitolo autonomo della Guida.
3. Redditi ed entrate del debitore e della famiglia
La ricostruzione non riguarda soltanto ciò che il debitore deve, ma anche le risorse economiche effettivamente disponibili.
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'art. 67 CCII richiede espressamente le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'indicazione di stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, indicando anche quanto occorre al mantenimento della famiglia.
Possono quindi assumere rilievo:
dichiarazioni dei redditi;
certificazioni uniche;
buste paga;
cedolini della pensione;
documentazione relativa ad altre entrate;
documentazione attestante eventuali trattamenti assistenziali o previdenziali;
elementi utili a ricostruire le entrate degli altri componenti del nucleo, quando rilevanti.
Il reddito, tuttavia, non deve essere considerato isolatamente.
Occorre confrontarlo con la composizione del nucleo familiare, le spese necessarie e la complessiva situazione economica.
4. Le spese necessarie per il mantenimento della famiglia
Sapere che una persona percepisce un determinato stipendio non consente, da solo, di stabilire quale parte del reddito possa essere destinata al soddisfacimento dei creditori.
È necessario ricostruire anche le esigenze del nucleo familiare.
A seconda del caso possono quindi essere utili documenti relativi a:
canone di locazione;
mutuo dell'abitazione;
utenze;
spese condominiali;
spese scolastiche;
obblighi di mantenimento;
altre spese necessarie e documentabili del nucleo.
Non tutte le spese dichiarate assumono automaticamente la stessa rilevanza.
La loro incidenza deve essere valutata nell'ambito della specifica procedura e secondo i criteri previsti dalla legge.
5. Il patrimonio immobiliare
Un altro passaggio essenziale consiste nel verificare la consistenza del patrimonio.
Se il debitore possiede immobili, occorre ricostruire almeno:
titolarità;
quota posseduta;
eventuali comproprietari;
provenienza dell'immobile;
mutui ancora esistenti;
ipoteche;
eventuali pignoramenti;
altri vincoli o gravami.
Possono quindi essere necessari, a seconda del caso:
atti di acquisto;
visure catastali;
visure ipotecarie;
contratti di mutuo;
documentazione relativa alle ipoteche;
atti di pignoramento immobiliare;
eventuali perizie o documentazione utile alla ricostruzione del valore.
La presenza di un immobile non consente da sola di stabilire né l'accessibilità né l'esito di una procedura.
Deve essere valutata insieme agli altri elementi della situazione patrimoniale e debitoria.
6. Conti correnti, depositi e altri rapporti finanziari
La situazione patrimoniale comprende anche i rapporti bancari e finanziari.
È quindi opportuno raccogliere, quando pertinenti:
estratti conto;
documentazione relativa a depositi;
libretti;
rapporti di investimento;
altri rapporti finanziari intestati o cointestati.
Gli estratti conto possono avere una funzione ulteriore: consentono di ricostruire nel tempo entrate, pagamenti, finanziamenti ricevuti e movimentazioni rilevanti.
La documentazione bancaria non serve quindi soltanto a conoscere il saldo disponibile in un determinato giorno.
7. Veicoli e altri beni
Anche i beni mobili di valore possono assumere rilievo nella ricostruzione patrimoniale.
Tra questi possono rientrare:
autoveicoli;
motocicli;
partecipazioni societarie;
crediti verso terzi;
altri beni patrimonialmente rilevanti.
Per i veicoli, ad esempio, la relativa documentazione può essere utile per accertarne titolarità e caratteristiche.
Anche in questo caso non esiste una regola secondo la quale il possesso di un determinato bene determini automaticamente l'impossibilità di accedere a una procedura.
8. Fideiussioni e altre garanzie
Uno degli aspetti che più facilmente può essere trascurato è quello delle garanzie.
Una persona può infatti essere esposta non soltanto per finanziamenti contratti direttamente, ma anche perché ha prestato una fideiussione o altra garanzia per il debito di un terzo.
È quindi opportuno verificare l'esistenza di:
fideiussioni bancarie;
garanzie personali;
ipoteche concesse a garanzia di debiti altrui;
coobbligazioni;
contratti sottoscritti insieme ad altri soggetti.
Queste posizioni devono essere considerate nella ricostruzione complessiva dell'esposizione.
9. Gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni
Questo è un punto particolarmente importante.
L'art. 67 CCII richiede, per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.
Anche l'art. 75, in materia di concordato minore, contempla gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel medesimo periodo.
Possono quindi assumere rilievo, a seconda delle circostanze, operazioni come:
vendita di immobili;
donazioni;
cessioni di beni rilevanti;
costituzione di garanzie;
altre operazioni patrimoniali significative.
L'esistenza di un atto di questo tipo non significa automaticamente che la procedura sia preclusa.
L'operazione deve essere esaminata nel suo concreto contesto, anche sotto il profilo temporale, economico e delle ragioni che l'hanno determinata.
10. Come si è formato il sovraindebitamento?
I documenti devono consentire di comprendere non soltanto quanto si deve, ma anche come si è arrivati alla situazione attuale.
Questo aspetto assume particolare importanza nella ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La relazione dell'OCC prevista dall'art. 68 deve infatti affrontare, tra gli altri elementi, le cause dell'indebitamento e gli aspetti relativi alla condotta del debitore previsti dalla disciplina.
Può quindi essere necessario ricostruire eventi quali, a titolo esemplificativo:
perdita o riduzione del reddito;
cessazione di un'attività;
progressivo ricorso al credito;
assunzione di più finanziamenti;
obbligazioni familiari;
esposizioni derivanti da garanzie;
altri eventi economicamente rilevanti.
Non è sufficiente formulare una spiegazione generica.
Quando possibile, la ricostruzione deve essere sostenuta dalla relativa documentazione.
11. Se sono già iniziati decreti ingiuntivi, precetti o pignoramenti
Tutti gli atti giudiziari ricevuti dovrebbero essere conservati e ordinati cronologicamente.
In particolare:
decreti ingiuntivi;
atti di citazione;
sentenze;
precetti;
pignoramenti presso terzi;
pignoramenti immobiliari;
pignoramenti mobiliari;
provvedimenti del giudice dell'esecuzione;
comunicazioni provenienti da professionisti delegati o custodi.
Le date possono essere particolarmente importanti.
Per questo non è opportuno limitarsi a riferire che “esiste un pignoramento”: occorre esaminare gli atti che lo riguardano.
Come anticipato nel primo capitolo, gli effetti dell'accesso a una procedura sulle azioni esecutive devono essere valutati secondo la disciplina dello specifico strumento e non possono essere descritti come un blocco automatico e generalizzato.
12. Se il debitore svolge o ha svolto un'attività professionale o imprenditoriale
In presenza di un'attività economica la documentazione necessaria cambia sensibilmente.
Per il concordato minore, l'art. 75 CCII prevede un corredo documentale specifico, comprendente, tra l'altro, il piano, la documentazione contabile e fiscale richiesta dalla norma, una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e l'elenco dei creditori.
Diventa quindi necessario ricostruire anche la posizione dell'attività.
A seconda del caso possono rilevare:
bilanci;
scritture contabili e fiscali obbligatorie;
dichiarazioni fiscali;
crediti e debiti dell'attività;
rapporti bancari professionali o aziendali;
contratti;
beni strumentali;
eventuali dipendenti;
posizione tributaria e previdenziale.
Questa è una delle ragioni per cui la documentazione richiesta a un consumatore e quella necessaria per un professionista o imprenditore non possono essere considerate perfettamente sovrapponibili.
Una checklist pratica per iniziare
Per una prima ricostruzione, e senza confonderla con l'elenco formale richiesto dalla legge per ciascuna procedura, può essere utile suddividere i documenti in sette cartelle:
1. Debiti: Finanziamenti, mutui, carte, cartelle, richieste di pagamento, debiti verso privati.
2. Redditi: Dichiarazioni fiscali, CU, buste paga, pensioni e altre entrate.
3. Patrimonio: Immobili, veicoli, conti, depositi, investimenti, partecipazioni e altri beni rilevanti.
4. Spese familiari: Abitazione, utenze, mantenimento e altre spese necessarie documentabili.
5. Garanzie: Fideiussioni, ipoteche, coobbligazioni e garanzie prestate a terzi.
6. Atti giudiziari: Decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, sentenze e altri provvedimenti.
7. Storia dell'indebitamento: Documenti utili a ricostruire l'origine e l'evoluzione della situazione economica.
Questa organizzazione ha una funzione pratica: permette di individuare più facilmente eventuali informazioni mancanti prima di procedere alle successive valutazioni.
Cosa succede se manca qualche documento?
Non sempre il debitore dispone immediatamente di tutta la documentazione necessaria.
Un contratto può essere stato smarrito, un vecchio finanziamento può non essere più facilmente ricostruibile oppure l'importo richiesto da un creditore può non essere chiaro.
Questo non significa che si debba necessariamente rinunciare alla ricostruzione.
Occorre individuare quale informazione manca e attraverso quale fonte possa essere reperita o verificata.
La completezza documentale assume comunque particolare importanza nelle procedure giudiziali. La disciplina della liquidazione controllata, ad esempio, attribuisce rilievo alla possibilità di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
Il ruolo dell'OCC nella verifica della documentazione
Come abbiamo visto nel primo capitolo, l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) svolge le funzioni attribuitegli dal Codice nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento.
La documentazione fornita dal debitore costituisce una base essenziale per le verifiche e le relazioni previste dalla legge.
Il Ministero della Giustizia mantiene l'apposito Registro degli Organismi di Composizione della Crisi, aggiornato sul portale istituzionale.
È quindi opportuno distinguere tra:
raccolta preliminare della documentazione, necessaria per comprendere la situazione,
e
documentazione formalmente necessaria per l'accesso alla specifica procedura, che dipenderà dallo strumento concretamente individuato.
Questa distinzione evita di trasformare una checklist informativa in un elenco apparentemente universale che la legge, in realtà, non prevede.
Qual è l'errore da evitare?
Uno degli errori più semplici è partire dalla domanda:
“Quanto posso pagare al mese?”
prima di aver ricostruito l'intera situazione.
La sostenibilità di un'eventuale proposta non può essere valutata considerando soltanto stipendio e rata.
Prima occorre sapere:
quali debiti esistono → quali creditori esistono → quali beni esistono → quali entrate sono disponibili → quali spese rilevano → quali garanzie sono state prestate → quali azioni sono già in corso → come si è formato l'indebitamento.
Solo dopo questa ricostruzione può essere affrontata correttamente la questione dello strumento previsto dalla legge che possa trovare applicazione.
Conclusioni
La documentazione non rappresenta un elemento secondario delle procedure di sovraindebitamento.
È ciò che permette di passare da una rappresentazione approssimativa della difficoltà economica a una ricostruzione verificabile della posizione debitoria, reddituale e patrimoniale.
Non esiste però un elenco identico per ogni situazione.
Il corredo necessario dipende dalla qualifica del debitore, dalla natura dei debiti, dal patrimonio, dall'eventuale attività economica svolta e, soprattutto, dalla procedura che viene concretamente presa in considerazione.
Per questo la raccolta dei documenti costituisce il punto di partenza, non la conclusione della valutazione.
Nel prossimo capitolo
GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | CAPITOLO 03
Ristrutturazione dei debiti del consumatore: cos'è, chi può accedervi e come funziona?
Dopo aver ricostruito le procedure disponibili e la documentazione necessaria, entreremo quindi nel dettaglio del primo degli strumenti previsti dal Codice.
FAQ
Quali documenti servono per una procedura di sovraindebitamento?
Dipende dalla procedura e dalla situazione concreta. In generale occorre ricostruire creditori e debiti, redditi, patrimonio, garanzie, eventuali procedimenti in corso e origine dell'indebitamento. Per le singole procedure il CCII stabilisce specifici obblighi documentali.
Quanti anni di dichiarazioni dei redditi servono?
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'art. 67 CCII prevede le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Anche il concordato minore contiene specifici riferimenti alla documentazione fiscale relativa ai tre anni anteriori o al minor periodo di attività previsto dalla norma.
Devono essere indicati anche i debiti di importo modesto?
La ricostruzione deve essere completa. L'art. 67 parla dell'elenco di tutti i creditori, con somme dovute e cause di prelazione; analoga esigenza emerge dall'art. 75 per il concordato minore.
Devono essere dichiarati anche i beni immobili?
Sì, la consistenza e la composizione del patrimonio costituiscono elementi espressamente rilevanti nella ristrutturazione del consumatore. La situazione patrimoniale assume rilievo anche nelle altre procedure secondo la rispettiva disciplina.
Bisogna indicare le vendite o le donazioni fatte negli anni precedenti?
Per la ristrutturazione del consumatore e il concordato minore il Codice richiede gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. La rilevanza del singolo atto deve poi essere valutata concretamente.
Se è già in corso un pignoramento devo produrre gli atti?
È opportuno acquisire la documentazione completa della procedura esecutiva. La sua esistenza e lo stato in cui si trova possono essere rilevanti nella valutazione complessiva e per gli eventuali effetti previsti dalla specifica procedura di sovraindebitamento.
Se non trovo un contratto di finanziamento non posso accedere alla procedura?
La mancanza materiale di un singolo documento non consente, da sola, una conclusione generale. Occorre verificare se il dato possa essere recuperato o ricostruito attraverso altre fonti. Ciò che assume particolare importanza è arrivare a una rappresentazione attendibile e sufficientemente completa della posizione.
Servono anche i documenti del coniuge?
Non automaticamente in ogni caso. Le entrate del nucleo familiare sono però espressamente considerate dall'art. 67 per la ristrutturazione del consumatore e possono assumere rilievo anche in relazione alle spese familiari e, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina delle procedure familiari.


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