Diffamazione a mezzo Facebook: quando è reato e come tutelarsi
- Studio Legale

- 6 dic 2025
- Tempo di lettura: 2 min
1. Diffamazione sui social: perché è un reato aggravato
L’art. 595 del codice penale punisce chi offende la reputazione altrui comunicando con più persone. Il terzo comma prevede un aumento di pena quando l’offesa è commessa con un mezzo di pubblicità.
Secondo la Corte di Cassazione, Facebook rientra pienamente tra i mezzi idonei a raggiungere una pluralità indeterminata di persone.
La ratio è semplice: il contenuto può essere letto, condiviso e diffuso rapidamente, amplificando il danno alla reputazione.
2. Diffamazione o ingiuria? La differenza
È importante distinguere due concetti:
Ingiuria (offesa in presenza della persona): oggi non è più reato, ma illecito civile (D.Lgs. 7/2016).
Diffamazione: è reato quando l’offesa è rivolta a terzi e la persona offesa non è presente.
Su Facebook la diffamazione è la forma quasi sempre configurabile, perché il contenuto è pubblicato online e destinato a più persone.
3. Quando un post integra il reato di diffamazione
Perché si configuri il reato, devono sussistere:
A) Offesa alla reputazione
Rientrano:
insulti,
accuse infondate,
insinuazioni lesive,
attribuzioni di fatti non veri.
B) Comunicazione con più persone
È sufficiente la pubblicazione su:
profilo personale pubblico,
gruppo chiuso,
pagina Facebook,
commento visibile ad altri utenti.
C) Dolo generico
L’autore deve avere consapevolezza di usare espressioni offensive dirette a terzi.
4. Prove digitali: valore degli screenshot e sequestro del contenuto
In caso di diffamazione online, è fondamentale conservare subito le prove.
Screenshot
La Cassazione (sent. n. 11959/2020) riconosce validità probatoria agli screenshot purché:
riportino data/ora,
siano riconducibili al profilo dell’autore,
non vengano contestati nel contenuto.
5. Come può tutelarsi la vittima
A) Querela
La diffamazione è procedibile a querela. Il termine è 3 mesi dal giorno del fatto o da quando se ne è avuta conoscenza.
B) Risarcimento del danno
La persona offesa può:
costituirsi parte civile nel processo penale,
promuovere un’azione civile autonoma.
C) Oscuramento del contenuto
Possibile richiedere:
rimozione del post,
oscuramento dell’account,
intervento urgente ex art. 700 c.p.c. nei casi più gravi.
6. Le possibili difese dell’autore del post
L’imputato può difendersi dimostrando:
A) Verità del fatto (art. 596 c.p.)
Ammessa solo se l'affermazione riguarda fatti specifici e di interesse pubblico.
B) Diritto di critica
Lecito quando:
c’è pertinenza,
i toni sono civili,
esiste un nucleo di verità.
C) Diritto di cronaca
Valido per operatori dell’informazione se rispettano: verità – continenza – pertinenza.
7. Conclusioni operative
La diffamazione su Facebook è una delle forme più diffuse di aggressione alla reputazione nell’era digitale. La legge considera i social network veri e propri mezzi di pubblicità, con conseguenze aggravate per l’autore e maggiore tutela per la vittima.
Lo Studio Legale Di Via & Gabriele offre assistenza sia a chi subisce tali condotte sia a chi è accusato del reato, fornendo supporto nell’analisi delle prove, nella redazione della querela e nella gestione dell'intero procedimento penale.
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