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Diffamazione a mezzo Facebook: quando è reato e come tutelarsi

  • Immagine del redattore: Studio Legale
    Studio Legale
  • 6 dic 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

1. Diffamazione sui social: perché è un reato aggravato

L’art. 595 del codice penale punisce chi offende la reputazione altrui comunicando con più persone. Il terzo comma prevede un aumento di pena quando l’offesa è commessa con un mezzo di pubblicità.

Secondo la Corte di Cassazione, Facebook rientra pienamente tra i mezzi idonei a raggiungere una pluralità indeterminata di persone.

La ratio è semplice: il contenuto può essere letto, condiviso e diffuso rapidamente, amplificando il danno alla reputazione.

2. Diffamazione o ingiuria? La differenza

È importante distinguere due concetti:

  • Ingiuria (offesa in presenza della persona): oggi non è più reato, ma illecito civile (D.Lgs. 7/2016).

  • Diffamazione: è reato quando l’offesa è rivolta a terzi e la persona offesa non è presente.

Su Facebook la diffamazione è la forma quasi sempre configurabile, perché il contenuto è pubblicato online e destinato a più persone.

3. Quando un post integra il reato di diffamazione

Perché si configuri il reato, devono sussistere:

A) Offesa alla reputazione

Rientrano:

  • insulti,

  • accuse infondate,

  • insinuazioni lesive,

  • attribuzioni di fatti non veri.

B) Comunicazione con più persone

È sufficiente la pubblicazione su:

  • profilo personale pubblico,

  • gruppo chiuso,

  • pagina Facebook,

  • commento visibile ad altri utenti.

C) Dolo generico

L’autore deve avere consapevolezza di usare espressioni offensive dirette a terzi.

4. Prove digitali: valore degli screenshot e sequestro del contenuto

In caso di diffamazione online, è fondamentale conservare subito le prove.

Screenshot

La Cassazione (sent. n. 11959/2020) riconosce validità probatoria agli screenshot purché:

  • riportino data/ora,

  • siano riconducibili al profilo dell’autore,

  • non vengano contestati nel contenuto.

5. Come può tutelarsi la vittima

A) Querela

La diffamazione è procedibile a querela. Il termine è 3 mesi dal giorno del fatto o da quando se ne è avuta conoscenza.

B) Risarcimento del danno

La persona offesa può:

  • costituirsi parte civile nel processo penale,

  • promuovere un’azione civile autonoma.

C) Oscuramento del contenuto

Possibile richiedere:

  • rimozione del post,

  • oscuramento dell’account,

  • intervento urgente ex art. 700 c.p.c. nei casi più gravi.

6. Le possibili difese dell’autore del post

L’imputato può difendersi dimostrando:

A) Verità del fatto (art. 596 c.p.)

Ammessa solo se l'affermazione riguarda fatti specifici e di interesse pubblico.

B) Diritto di critica

Lecito quando:

  • c’è pertinenza,

  • i toni sono civili,

  • esiste un nucleo di verità.

C) Diritto di cronaca

Valido per operatori dell’informazione se rispettano: verità – continenza – pertinenza.

7. Conclusioni operative

La diffamazione su Facebook è una delle forme più diffuse di aggressione alla reputazione nell’era digitale. La legge considera i social network veri e propri mezzi di pubblicità, con conseguenze aggravate per l’autore e maggiore tutela per la vittima.

Lo Studio Legale Di Via & Gabriele offre assistenza sia a chi subisce tali condotte sia a chi è accusato del reato, fornendo supporto nell’analisi delle prove, nella redazione della querela e nella gestione dell'intero procedimento penale.

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