GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | 06 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: cos'è, chi può accedervi e come funziona?

L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è uno degli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per la regolazione delle situazioni di sovraindebitamento.
A differenza delle procedure esaminate nei precedenti capitoli della Guida, questo istituto riguarda una situazione particolare: quella della persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
La disciplina è contenuta nell’art. 283 del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Chi può accedere all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente?
Il primo elemento da verificare riguarda la posizione del debitore.
L’art. 283 CCII prevede l’accesso all’esdebitazione per il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
Non è quindi sufficiente trovarsi in una situazione di sovraindebitamento o non possedere beni immobili.
Occorre verificare concretamente la situazione patrimoniale e reddituale del debitore, la composizione dell’indebitamento, le cause che lo hanno determinato e la sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
Cosa significa essere incapiente?
L’incapienza non coincide necessariamente con l’assenza assoluta di reddito o di qualsiasi risorsa economica.
Il Codice prevede specifici criteri per verificare l’esistenza di utilità rilevanti ai fini dell’accesso all’istituto, tenendo conto anche delle spese necessarie alla produzione del reddito e di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Ciò significa che anche la posizione di chi percepisce uno stipendio, una pensione o un altro reddito deve essere valutata concretamente.
Non è quindi possibile stabilire l’incapienza sulla base di un solo elemento: occorre ricostruire complessivamente la situazione economica e familiare del debitore.
Cosa significa essere meritevole?
La meritevolezza costituisce uno dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 283 CCII.
Il giudice deve verificare, in particolare, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
Assumono quindi rilievo anche le cause dell’indebitamento e il comportamento tenuto dal debitore.
Non è corretto, pertanto, ritenere che l’impossibilità di pagare i debiti determini automaticamente il diritto all’esdebitazione.
La situazione deve essere esaminata nel suo complesso sulla base degli elementi e della documentazione disponibili.
Qual è il ruolo dell’OCC?
Anche nell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) svolge un ruolo centrale.
La domanda viene presentata al giudice competente tramite l’OCC e deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla legge.
L’Organismo deve fornire al giudice gli elementi necessari per ricostruire la situazione del debitore e per valutare, tra l’altro, le cause dell’indebitamento e la completezza della documentazione prodotta.
È quindi essenziale che la situazione debitoria, reddituale e patrimoniale sia ricostruita in maniera completa e attendibile.
Su questo aspetto abbiamo già dedicato il Capitolo 02 della Guida alla documentazione utile per valutare una situazione di sovraindebitamento.
È necessario non possedere alcun bene?
Non necessariamente.
Il requisito previsto dall’art. 283 non può essere ridotto alla semplice assenza di beni intestati al debitore.
Ciò che deve essere verificato è se il debitore sia effettivamente in grado di offrire ai creditori una utilità diretta o indiretta, anche in prospettiva futura, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Per questo motivo la presenza o l’assenza di un immobile, di un’automobile o di un reddito non consente, isolatamente considerata, di stabilire se l’istituto sia applicabile.
È la situazione economica e patrimoniale complessiva che deve essere sottoposta a valutazione.
Cosa accade se il giudice accoglie la domanda?
Se risultano soddisfatti i presupposti previsti dalla legge, il giudice concede l’esdebitazione con decreto.
Il provvedimento produce gli effetti stabiliti dal Codice nei confronti dei debiti interessati dall’esdebitazione.
L’accoglimento della domanda non deve però essere inteso come una generica e indiscriminata “cancellazione di tutti i debiti”.
Il Codice disciplina infatti gli effetti dell’esdebitazione e individua anche obbligazioni che ne rimangono escluse.
La natura dei singoli debiti deve quindi essere verificata nel caso concreto.
Cosa succede se la situazione economica migliora successivamente?
L’esdebitazione dell’incapiente presenta una caratteristica importante.
La situazione economica del debitore continua ad assumere rilievo anche dopo il provvedimento.
Se nei tre anni successivi al decreto sopravvengono utilità ulteriori rilevanti secondo i criteri stabiliti dall’art. 283 CCII, il debito resta esigibile nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
I finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerati utilità a questo fine. L’OCC, inoltre, svolge nel medesimo periodo le verifiche previste dalla legge sull’eventuale sopravvenienza di ulteriori utilità.
L’esdebitazione dell’incapiente non deve quindi essere rappresentata come un provvedimento completamente svincolato dalla situazione economica successiva del debitore.
Tutti i debiti possono essere oggetto di esdebitazione?
No.
La disciplina dell’esdebitazione prevede alcune categorie di obbligazioni che restano escluse dai relativi effetti.
Rientrano, ad esempio, tra le esclusioni previste dal Codice gli obblighi di mantenimento e alimentari e, nei termini stabiliti dalla legge, alcune obbligazioni derivanti da fatto illecito e determinate sanzioni.
Non è quindi corretto affermare che il provvedimento determini necessariamente la cancellazione di qualsiasi debito.
Prima di valutare concretamente gli effetti dell’esdebitazione occorre esaminare la natura delle singole obbligazioni.
L’esdebitazione dell’incapiente può essere ottenuta più volte?
No. L’art. 283 CCII stabilisce che il debitore possa accedere all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente una sola volta.
Si tratta quindi di uno strumento caratterizzato da presupposti specifici e da un limite espresso alla possibilità di accedervi nuovamente.
Anche questo elemento deve essere considerato nella valutazione complessiva della situazione debitoria e delle eventuali alternative previste dal Codice.
Qual è la differenza rispetto alla liquidazione controllata?
La distinzione riguarda innanzitutto la funzione e i presupposti dei due istituti.
La liquidazione controllata, esaminata nel precedente capitolo della Guida, è una procedura liquidatoria nella quale i beni e le utilità compresi nella procedura vengono amministrati e liquidati secondo le regole previste dal Codice.
L’esdebitazione dell’incapiente riguarda invece la particolare situazione della persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, secondo i criteri stabiliti dall’art. 283 CCII.
La procedura applicabile deve pertanto essere individuata sulla base della situazione concreta e dei relativi presupposti normativi.
In sintesi
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è uno degli strumenti previsti dal Codice della crisi per affrontare una particolare situazione di sovraindebitamento della persona fisica.
Prima di valutarne l’applicabilità occorre verificare:
la situazione economica, reddituale e patrimoniale del debitore;
l’effettiva assenza delle utilità considerate dall’art. 283 CCII;
le cause che hanno determinato l’indebitamento;
la sussistenza del requisito della meritevolezza;
la natura dei debiti esistenti e l’eventuale presenza di obbligazioni escluse dall’esdebitazione;
gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
Non è quindi sufficiente non possedere beni o non essere in grado di pagare integralmente i propri debiti.
L’accesso all’esdebitazione dell’incapiente richiede una valutazione complessiva della posizione del debitore e delle condizioni previste dal Codice della crisi.
Nel prossimo capitolo:
GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | CAPITOLO 07 – Debiti fiscali e cartelle: quali strumenti prevede il Codice della crisi?
FAQ
L’esdebitazione dell’incapiente è riservata alle persone fisiche?
Sì. L’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del debitore persona fisica meritevole che si trovi nelle condizioni previste dalla norma.
È necessario non avere alcun reddito?
No. La presenza di un reddito non esclude automaticamente l’accesso all’istituto. Occorre verificare la situazione concreta applicando i criteri previsti dall’art. 283 CCII.
È sufficiente non possedere beni per ottenere l’esdebitazione?
No. L’assenza di beni non determina automaticamente l’accesso all’istituto. Devono essere verificati anche l’assenza delle utilità considerate dalla legge, la meritevolezza e gli ulteriori presupposti previsti dal Codice.
L’esdebitazione cancella automaticamente tutti i debiti?
No. Gli effetti dell’esdebitazione sono quelli previsti dal Codice e alcune categorie di obbligazioni restano escluse. È quindi necessario verificare la natura dei singoli debiti.
Cosa accade se nei tre anni successivi migliorano le condizioni economiche del debitore?
Se sopravvengono utilità ulteriori rilevanti secondo i criteri dell’art. 283 CCII, il debito resta esigibile nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma. L’OCC svolge inoltre le verifiche previste dalla legge nel triennio successivo al decreto.



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