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GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | 05 Liquidazione controllata: cos'è, chi può accedervi e come funziona?

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Studio Legale
8 ore fa
Tempo di lettura: 7 min

La liquidazione controllata è una delle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza per la gestione delle situazioni di sovraindebitamento.

A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, la liquidazione controllata ha una struttura prevalentemente liquidatoria: il patrimonio destinato alla procedura viene amministrato e liquidato secondo le regole previste dalla legge, sotto il controllo degli organi della procedura.

Non significa, tuttavia, che ogni bene o ogni entrata del debitore debbano necessariamente essere acquisiti alla liquidazione. Il Codice individua beni e crediti esclusi e prevede specifiche tutele per quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Vediamo, in termini essenziali, come funziona.

Chi può accedere alla liquidazione controllata?

L'art. 268 del Codice della crisi prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento possa chiedere al tribunale l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni.

La procedura non è quindi riservata esclusivamente al consumatore.

Può assumere rilievo anche per altri soggetti rientranti nell'ambito della disciplina del sovraindebitamento, quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

In determinate condizioni la domanda può inoltre provenire da un creditore. In questo caso la legge richiede che il debitore si trovi in stato di insolvenza e prevede una soglia relativa all'ammontare dei debiti scaduti e non pagati.

La scelta della procedura, pertanto, non dipende soltanto dall'ammontare complessivo dei debiti: devono essere valutate la situazione soggettiva del debitore, la composizione del patrimonio, il reddito, la natura delle obbligazioni e l'eventuale presenza di beni o utilità acquisibili alla procedura.

È possibile chiedere la liquidazione se non esistono beni da liquidare?

Questo è uno degli aspetti sui quali il Codice è stato modificato dal d.lgs. 136/2024.

Quando la domanda è presentata dal debitore persona fisica, l'apertura della liquidazione controllata presuppone che l'OCC attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche attraverso l'esercizio di azioni giudiziarie.

La presenza di un patrimonio effettivamente acquisibile assume quindi particolare importanza nella valutazione preliminare.

Il Codice disciplina inoltre il caso in cui sia un creditore a chiedere la liquidazione di una persona fisica e il debitore eccepisca l'assenza di attivo acquisibile. Anche in questa ipotesi è previsto uno specifico intervento dell'OCC.

La liquidazione controllata non va quindi confusa con l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, che costituisce un istituto distinto, disciplinato dall'art. 283 CCII e destinato, ricorrendone le condizioni, alla persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura.

Su quest'ultimo istituto torneremo in uno specifico capitolo della Guida.

Qual è il ruolo dell'OCC?

L'Organismo di composizione della crisi (OCC) svolge un ruolo centrale già nella fase di accesso alla procedura.

Quando è il debitore a presentare la domanda, il ricorso può essere presentato personalmente con l'assistenza dell'OCC.

Alla domanda deve essere allegata una relazione dell'Organismo che esamina, tra l'altro, la completezza e l'attendibilità della documentazione, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e le cause dell'indebitamento.

Ciò conferma l'importanza della ricostruzione documentale che abbiamo esaminato nel Capitolo 02 della Guida: debiti, redditi, patrimonio, garanzie e procedimenti pendenti devono essere ricostruiti in maniera attendibile prima di valutare concretamente l'accesso a una procedura.

Cosa accade con l'apertura della liquidazione?

Se ricorrono i presupposti previsti dalla legge, il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.

Con la stessa sentenza vengono nominati il giudice delegato e il liquidatore e vengono adottati i provvedimenti necessari per dare avvio alla procedura.

Il tribunale stabilisce inoltre il termine entro il quale i creditori e i terzi interessati possono presentare le proprie domande di ammissione al passivo, restituzione o rivendicazione. Dopo le modifiche del 2024, tale termine non può essere superiore a novanta giorni.

Il liquidatore procede quindi alla ricostruzione del patrimonio e dei rapporti debitori e creditori e predispone il programma attraverso il quale verranno effettuate le operazioni della procedura.

Tutto il patrimonio del debitore viene liquidato?

No.

Il Codice stabilisce espressamente che alcuni beni e crediti non rientrano nella liquidazione.

Tra questi figurano i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., i crediti alimentari e di mantenimento e, nei limiti determinati dal giudice, gli stipendi, le pensioni, i salari e quanto il debitore guadagna con la propria attività nella misura necessaria al mantenimento proprio e della famiglia. Sono inoltre previste ulteriori esclusioni espressamente indicate dalla legge.

Non è quindi corretto affermare, in termini generali, che con la liquidazione controllata il debitore “perde tutto”.

L'effettiva composizione del patrimonio destinato alla procedura deve essere determinata nel singolo caso applicando le disposizioni del Codice.

Cosa fa il liquidatore?

Il liquidatore assume l'amministrazione dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione.

Tra i suoi compiti rientrano la formazione dell'inventario, la predisposizione del programma di liquidazione, la gestione delle operazioni necessarie alla realizzazione dell'attivo e la successiva distribuzione delle somme ai creditori secondo le regole concorsuali.

Il programma deve indicare tempi e modalità della liquidazione e delle ripartizioni ed è sottoposto all'approvazione del giudice delegato.

Durante la sua esecuzione, il liquidatore riferisce periodicamente al giudice sull'andamento della procedura.

Come vengono accertati i debiti?

La liquidazione controllata prevede una vera e propria fase di formazione dello stato passivo.

Dopo la scadenza del termine assegnato per le domande, il liquidatore predispone un progetto nel quale vengono esaminate le pretese dei creditori e gli eventuali diritti vantati sui beni del debitore.

La procedura consente agli interessati di formulare osservazioni e disciplina anche il caso in cui sorgano contestazioni.

Solo dopo la formazione del passivo può essere correttamente determinato quali crediti partecipano alla distribuzione dell'attivo e secondo quale ordine.

Quanto dura la liquidazione controllata?

Anche questo punto richiede attenzione.

La disciplina vigente stabilisce che il programma debba assicurare la ragionevole durata della procedura e che la liquidazione rimanga aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni e, in ogni caso, per quattro anni dalla data di apertura.

Non va però confusa la durata della procedura con il momento in cui può intervenire l'esdebitazione.

Il Codice prevede infatti, ricorrendone le condizioni, che nella liquidazione controllata l'esdebitazione possa operare con la chiusura oppure, se la procedura prosegue, una volta trascorsi tre anni dall'apertura. L'esdebitazione eventualmente intervenuta prima della chiusura non impedisce la prosecuzione delle operazioni liquidatorie.

Sono dunque due piani distinti.

La liquidazione controllata comporta automaticamente l'esdebitazione?

No.

Liquidazione ed esdebitazione sono istituti collegati, ma non coincidenti.

L'esdebitazione riguarda, nei limiti previsti dalla legge, l'inesigibilità nei confronti del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti e presuppone il rispetto delle condizioni stabilite dal Codice.

Non tutti i debiti, inoltre, sono necessariamente interessati dall'esdebitazione e la legge prevede specifiche cause ostative.

Per questo motivo sarebbe inesatto presentare la liquidazione controllata come una procedura che comporta automaticamente la “cancellazione di tutti i debiti”.

La disciplina dell'esdebitazione sarà oggetto di un successivo capitolo della Guida.

Cosa accade alle procedure esecutive?

L'apertura della liquidazione controllata determina l'applicazione delle regole concorsuali al patrimonio compreso nella procedura.

Questo aspetto deve però essere valutato con attenzione nel caso concreto, soprattutto quando siano già pendenti pignoramenti o altre procedure esecutive.

Non è quindi opportuno affermare genericamente che la semplice presentazione della domanda “blocchi automaticamente ogni pignoramento”.

La presenza di un'esecuzione in corso deve essere esaminata insieme alla situazione patrimoniale del debitore, allo stato della procedura esecutiva e agli effetti derivanti dai provvedimenti adottati nell'ambito della liquidazione.

Come si conclude la procedura?

Una volta completate le attività previste dalla legge, la liquidazione controllata si conclude con decreto motivato del tribunale.

Il liquidatore deposita una relazione nella quale vengono indicati anche i fatti rilevanti ai fini dell'eventuale concessione o diniego dell'esdebitazione.

La chiusura rappresenta quindi il momento conclusivo della gestione e liquidazione del patrimonio, mentre gli effetti dell'eventuale esdebitazione devono essere valutati secondo la disciplina specificamente prevista dal Codice.

In sintesi

La liquidazione controllata è una procedura concorsuale che consente di sottoporre il patrimonio del debitore sovraindebitato a una gestione e liquidazione regolata dalla legge.

La sua applicabilità non può essere stabilita sulla base del solo ammontare dei debiti.

Occorre valutare, tra gli altri elementi:

  • la qualifica e la situazione del debitore;

  • l'esistenza di uno stato di sovraindebitamento e, nei casi previsti, di insolvenza;

  • la composizione del patrimonio e del reddito;

  • l'esistenza di attivo acquisibile alla procedura;

  • i beni e i crediti esclusi dalla liquidazione;

  • le eventuali procedure esecutive già pendenti;

  • la posizione dei creditori e le cause di prelazione;

  • i presupposti per l'eventuale successiva esdebitazione.

Per questa ragione la liquidazione controllata non rappresenta semplicemente una modalità di “cancellazione dei debiti”, ma una procedura articolata, nella quale patrimonio, creditori e posizione del debitore vengono regolati secondo le disposizioni del Codice della crisi.

Nel prossimo capitolo:

GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | CAPITOLO 06 – Esdebitazione: quando i debiti residui possono diventare inesigibili?

FAQ

La liquidazione controllata è riservata ai consumatori?

No. La procedura riguarda i debitori in stato di sovraindebitamento che rientrano nell'ambito soggettivo previsto dal Codice e non è riservata esclusivamente al consumatore.

È necessario possedere beni immobili?

No. La presenza di un immobile non costituisce di per sé un requisito. Per la domanda presentata dal debitore persona fisica assume però rilievo l'attestazione dell'OCC circa la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie.

Stipendio o pensione vengono acquisiti integralmente?

No. Il Codice esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e altri guadagni nei limiti determinati dal giudice di quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

La liquidazione cancella automaticamente tutti i debiti?

No. L'esdebitazione è un istituto distinto e richiede la verifica delle condizioni previste dalla legge.

Quanto dura la procedura?

La disciplina vigente prevede che rimanga aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per quattro anni dalla data di apertura. Il termine triennale previsto per l'esdebitazione riguarda un profilo diverso.

Liquidazione controllata ed esdebitazione dell'incapiente sono la stessa cosa?

No. L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente è disciplinata autonomamente dall'art. 283 CCII e riguarda la persona fisica che, alle condizioni previste dalla norma, non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Liquidazione controllata: guida alla procedura prevista dal Codice della crisi per il debitore sovraindebitato
Liquidazione controllata: presupposti, beni coinvolti, funzionamento, durata e chiusura della procedura.

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