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GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | 07 Debiti fiscali e cartelle: quali strumenti prevede il Codice della crisi?

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Studio Legale
4 ore fa
Tempo di lettura: 5 min

I debiti verso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali possono rappresentare una parte rilevante di una situazione di sovraindebitamento.

Cartelle di pagamento, imposte non versate, contributi previdenziali e altri debiti verso enti pubblici richiedono però una valutazione specifica, perché la loro natura e l'eventuale presenza di cause di prelazione possono incidere sul trattamento previsto all'interno delle diverse procedure.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non esclude, in via generale, i debiti fiscali dalle procedure di sovraindebitamento.

Occorre però individuare quale procedura sia applicabile al debitore e quale trattamento possa essere previsto per i singoli crediti.

I debiti fiscali possono rientrare nelle procedure di sovraindebitamento?

Sì. La presenza di debiti verso l'Amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali non impedisce, di per sé, l'accesso agli strumenti previsti dal Codice della crisi.

La posizione deve però essere ricostruita in maniera completa, verificando quali siano i creditori, l'importo effettivamente dovuto, la natura dei singoli crediti e l'eventuale presenza di privilegi o altre cause di prelazione.

Non è quindi sufficiente conoscere l'importo complessivo indicato nelle cartelle.

È necessario esaminare la composizione del debito e inserirla nella situazione economica, patrimoniale e reddituale complessiva del debitore.

Quali debiti possono essere interessati?

Una situazione di sovraindebitamento può comprendere debiti di diversa natura.

Possono esservi, ad esempio, imposte e tributi non versati, contributi previdenziali, somme affidate all'Agente della riscossione e altri crediti vantati da enti pubblici.

La presenza di una cartella di pagamento non rende però tutti questi debiti giuridicamente uguali.

Occorre verificare l'origine del credito, il soggetto creditore e l'eventuale causa di prelazione, perché questi elementi possono incidere sul trattamento del credito all'interno della procedura.

I debiti fiscali possono essere ridotti?

Il Codice della crisi consente, in presenza delle condizioni previste dalla legge, di proporre anche un soddisfacimento parziale dei crediti.

Ciò non significa, però, che un debito fiscale possa essere automaticamente ridotto per il solo fatto che il debitore si trovi in una situazione di sovraindebitamento.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, ad esempio, l'art. 67 CCII consente una proposta con soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. Per i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, il pagamento non integrale è possibile alle condizioni stabilite dalla stessa norma e sulla base dell'attestazione dell'OCC.

Regole specifiche sono previste anche per il concordato minore.

Non esiste quindi una percentuale di riduzione valida per tutti i casi.

Come vengono trattati nella ristrutturazione dei debiti del consumatore?

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, che abbiamo esaminato nel Capitolo 03 della Guida, consente al consumatore sovraindebitato di proporre, con l'ausilio dell'OCC, un piano per la regolazione dei propri debiti.

La proposta può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti.

Quando un credito è assistito da privilegio, pegno o ipoteca, il Codice consente il soddisfacimento non integrale purché sia assicurato un pagamento non inferiore a quello realizzabile, tenuto conto della relativa collocazione preferenziale, in caso di liquidazione dei beni e dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione, secondo quanto attestato dall'OCC.

La presenza di un debito fiscale richiede quindi di verificare concretamente natura, grado e trattamento del credito all'interno del piano.

E nel concordato minore?

Anche nel concordato minore, affrontato nel Capitolo 04 della Guida, i debiti fiscali e previdenziali possono assumere particolare rilevanza.

Il Codice disciplina il trattamento dei crediti assistiti da cause di prelazione e consente, alle condizioni previste dall'art. 75 CCII, che essi siano soddisfatti anche non integralmente.

L'art. 80 CCII contiene inoltre una specifica disciplina per l'ipotesi in cui manchi l'adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

In presenza delle condizioni previste dalla norma, il giudice può omologare il concordato minore anche in mancanza di tale adesione quando questa sia determinante per raggiungere la maggioranza richiesta e la proposta di soddisfacimento risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Non si tratta, quindi, di un meccanismo automatico: devono ricorrere i presupposti stabiliti dalla legge.

Cosa accade nella liquidazione controllata?

La liquidazione controllata, oggetto del Capitolo 05 della Guida, segue una logica diversa rispetto alle procedure fondate su un piano o su una proposta del debitore.

I creditori partecipano alla procedura secondo le regole del concorso e nel rispetto delle eventuali cause di prelazione.

La presenza di debiti fiscali o previdenziali deve quindi essere valutata anche in relazione alla loro natura e al grado riconosciuto dalla legge.

L'eventuale parte dei debiti rimasta insoddisfatta deve poi essere distinta dal tema dell'esdebitazione, che abbiamo affrontato nel Capitolo 06.

I debiti fiscali sono esclusi dall'esdebitazione?

Non esiste nel Codice una regola generale secondo cui tutti i debiti tributari siano, per la loro sola natura fiscale, esclusi dall'esdebitazione.

L'art. 278 CCII individua espressamente le obbligazioni che rimangono escluse: tra queste rientrano gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e determinate sanzioni penali e amministrative pecuniarie. I debiti tributari non figurano, come categoria generale, in tale elenco.

Occorre comunque verificare la natura della singola obbligazione e la disciplina applicabile alla specifica procedura.

Non sarebbe quindi corretto affermare né che “i debiti fiscali non si cancellano mai”, né che possano essere indistintamente eliminati attraverso una procedura di sovraindebitamento.

Presentare una domanda blocca automaticamente le cartelle e i pignoramenti?

No. La semplice presentazione di una domanda nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento non deve essere confusa con un automatico e generalizzato blocco di ogni attività di riscossione o esecutiva.

Gli eventuali effetti protettivi dipendono dalla procedura utilizzata, dai provvedimenti adottati e dai presupposti previsti dalla legge.

È quindi necessario verificare concretamente se siano in corso procedure esecutive, pignoramenti o altre iniziative dei creditori e quale strumento sia applicabile alla specifica situazione.

Qual è il ruolo dell'OCC?

L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) svolge un ruolo centrale anche quando una parte dell'indebitamento è di natura fiscale o previdenziale.

Occorre innanzitutto ricostruire correttamente l'esposizione debitoria, distinguendo i diversi creditori e verificando le cause di prelazione.

Questa ricostruzione è necessaria per valutare la procedura applicabile e il possibile trattamento dei singoli crediti.

Come abbiamo visto nel Capitolo 02 della Guida, la completezza della documentazione rappresenta quindi uno degli elementi essenziali per l'esame di una situazione di sovraindebitamento.

In sintesi

I debiti fiscali e previdenziali non sono, in via generale, estranei alle procedure previste dal Codice della crisi.

La loro presenza richiede però una verifica specifica che tenga conto:

  • dell'origine e della natura dei singoli debiti;

  • del soggetto creditore;

  • dell'eventuale presenza di privilegi o altre cause di prelazione;

  • della situazione economica, patrimoniale e reddituale del debitore;

  • della procedura di sovraindebitamento concretamente applicabile;

  • delle condizioni previste dalla legge per il trattamento dei diversi crediti.

Non è quindi possibile stabilire in astratto se e in quale misura un debito fiscale possa essere soddisfatto parzialmente o interessato dagli effetti di una procedura.

La valutazione deve essere effettuata sulla base della posizione complessiva del debitore e delle caratteristiche dei singoli crediti.

Nel prossimo capitolo:

GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | CAPITOLO 08 – Sovraindebitamento e pignoramenti: quali effetti possono avere le procedure?

FAQ

I debiti verso l'Agenzia delle Entrate possono rientrare nel sovraindebitamento?

Sì. La natura fiscale del debito non determina, da sola, l'esclusione dalle procedure previste dal Codice della crisi. Occorre però verificare la procedura applicabile e la natura dei singoli crediti.

Le cartelle possono essere ridotte?

Le procedure previste dal Codice possono consentire, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, anche il soddisfacimento parziale di determinati crediti. Non esiste però una riduzione automatica o una percentuale applicabile indistintamente a tutte le cartelle.

Anche i debiti INPS possono essere considerati?

I debiti previdenziali possono assumere rilievo nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento. Il loro trattamento deve essere valutato tenendo conto della natura e dell'eventuale causa di prelazione del credito.

I debiti fiscali sono sempre esclusi dall'esdebitazione?

No. L'art. 278 CCII non prevede un'esclusione generale di tutti i debiti tributari dall'esdebitazione. Devono comunque essere verificati la natura della singola obbligazione e gli effetti della specifica procedura.

Presentare una procedura di sovraindebitamento blocca automaticamente la riscossione?

No. Non è corretto attribuire alla semplice presentazione della domanda un effetto automatico e generalizzato di sospensione di ogni iniziativa esecutiva. Gli eventuali effetti protettivi dipendono dalla procedura e dai provvedimenti previsti dalla legge.

Debiti fiscali e cartelle nel sovraindebitamento: guida al trattamento previsto dal Codice della crisi
Debiti fiscali e cartelle: trattamento dei crediti tributari e previdenziali nelle procedure di sovraindebitamento.

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