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Responsabilità civile del proprietario del cane: cosa prevede la legge

  • Immagine del redattore: Studio Legale
    Studio Legale
  • 17 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

La presenza di animali domestici comporta specifiche responsabilità giuridiche in capo al proprietario o a chi ne abbia la custodia.

Nel nostro ordinamento, la responsabilità per i danni causati da animali è disciplinata dall’art. 2052 del Codice civile, norma che configura una forma di responsabilità particolarmente rigorosa.

Comprendere la portata di tale disposizione è fondamentale per valutare correttamente diritti e obblighi in caso di danni provocati da un cane.

Il riferimento normativo: art. 2052 c.c.

L’art. 2052 c.c. stabilisce che:

“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”

La norma individua quindi:

  • il proprietario;

  • il soggetto che utilizza l’animale (anche temporaneamente);

come responsabili dei danni cagionati dall’animale.

Una responsabilità di natura oggettiva

La giurisprudenza qualifica la responsabilità ex art. 2052 c.c. come responsabilità oggettiva.

Ciò significa che il danneggiato non deve provare la colpa del proprietario, ma soltanto:

  • l’esistenza del danno;

  • il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno subito.

La responsabilità sussiste anche se l’animale:

  • era custodito con attenzione;

  • era regolarmente assicurato;

  • non aveva mai manifestato comportamenti aggressivi in precedenza.

Il caso fortuito: unica causa di esclusione

Il proprietario può andare esente da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito.

Per caso fortuito si intende un evento:

  • imprevedibile;

  • inevitabile;

  • idoneo a interrompere il nesso causale tra l’animale e il danno.

Ad esempio, potrebbe integrare caso fortuito il comportamento abnorme del danneggiato o un fatto del tutto esterno e imprevedibile.

L’onere della prova del caso fortuito grava sul proprietario o sull’utilizzatore dell’animale.

Danni a persone

I danni possono consistere, ad esempio, in:

  • lesioni personali derivanti da morso o aggressione;

  • cadute provocate dall’animale;

  • incidenti stradali causati dall’improvvisa presenza del cane sulla carreggiata.

In tali ipotesi, il risarcimento può comprendere:

  • danno biologico;

  • danno patrimoniale;

  • eventuali spese mediche documentate.

Danni a cose

La responsabilità si estende anche ai danni arrecati a beni materiali, come:

  • danneggiamento di veicoli;

  • distruzione di beni di proprietà altrui;

  • danni ad altri animali.

Anche in questi casi, opera il principio della responsabilità oggettiva.

Cane affidato a terzi

La responsabilità può ricadere su chi abbia l’animale in uso al momento del fatto.

Si pensi al caso di:

  • dog sitter;

  • pensione per animali;

  • affidamento temporaneo a conoscenti.

In tali situazioni, la valutazione riguarda chi esercitava concretamente il potere di controllo sull’animale al momento dell’evento dannoso.

L’importanza della copertura assicurativa

Proprio in ragione del regime di responsabilità oggettiva, è frequente la stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà o custodia di animali.

L’eventuale assicurazione non elimina la responsabilità, ma può incidere sulle modalità di risarcimento.

Considerazioni conclusive

La responsabilità civile del proprietario del cane è disciplinata da una norma che tutela in modo rigoroso il soggetto danneggiato.

L’art. 2052 c.c. configura una responsabilità che prescinde dall’accertamento della colpa, salvo prova del caso fortuito.

Conoscere tale disciplina consente di valutare correttamente le conseguenze giuridiche di eventi che, nella vita quotidiana, possono verificarsi con una certa frequenza.

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale.

FAQ

Chi risponde se un cane morde una persona?

Risponde il proprietario o chi aveva l’animale in uso, salvo prova del caso fortuito.

Il proprietario è responsabile anche se il cane era al guinzaglio?

Sì, la responsabilità è oggettiva e prescinde dalla colpa.

Quando si può evitare di pagare il risarcimento?

Solo se si dimostra il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile.



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