GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | 08 Sovraindebitamento e pignoramenti: quali effetti possono avere le procedure?

Il pignoramento dello stipendio, del conto corrente o di un immobile può rappresentare una delle conseguenze più rilevanti di una situazione di sovraindebitamento.
Quando uno o più creditori hanno già avviato azioni esecutive, è naturale chiedersi se le procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza possano incidere sulla loro prosecuzione.
La legge contempla, in presenza di determinati presupposti, misure protettive e specifici effetti sulle iniziative esecutive dei creditori.
Non tutte le procedure, però, producono le stesse conseguenze.
Occorre quindi distinguere la semplice presentazione della domanda dagli eventuali provvedimenti del giudice e dagli effetti dell'apertura delle singole procedure.
Si può accedere al sovraindebitamento se è già in corso un pignoramento?
Sì.
La presenza di un pignoramento non impedisce, di per sé, l'accesso alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi.
Un debitore può trovarsi, ad esempio, nella situazione di subire trattenute sullo stipendio, avere somme vincolate su un conto corrente oppure essere coinvolto in un'esecuzione immobiliare.
Queste circostanze non escludono automaticamente la possibilità di valutare uno degli strumenti previsti dalla legge.
È però necessario verificare quale procedura sia applicabile, quali creditori abbiano avviato le esecuzioni e quale fase abbiano raggiunto i procedimenti.
La presenza di azioni esecutive deve quindi essere considerata nell'ambito della ricostruzione complessiva della situazione debitoria e patrimoniale.
La domanda di sovraindebitamento blocca automaticamente i pignoramenti?
No.
La semplice presentazione di una domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento non determina, in via generale, la sospensione automatica dei pignoramenti.
Il Codice della crisi prevede regole differenti a seconda dello strumento utilizzato.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore assumono particolare rilievo le misure protettive che possono essere richieste dal debitore.
Nella liquidazione controllata, invece, specifici effetti sulle azioni esecutive individuali conseguono all'apertura della procedura.
Non è quindi sufficiente aver avviato il percorso di sovraindebitamento per ritenere che ogni iniziativa dei creditori debba interrompersi.
Cosa sono le misure protettive?
Le misure protettive sono strumenti previsti dalla legge per tutelare, nei casi e nei limiti stabiliti, il patrimonio del debitore rispetto a determinate iniziative dei creditori.
Possono assumere rilievo quando la prosecuzione di un'esecuzione rischia di compromettere lo svolgimento della procedura o la realizzazione della proposta.
La loro applicazione non è però identica in tutte le procedure di sovraindebitamento.
Occorre verificare chi possa richiederle, quali presupposti debbano ricorrere, quali effetti siano previsti e quale provvedimento debba essere adottato dal giudice.
Le misure protettive non devono quindi essere confuse con un blocco automatico e generalizzato di tutte le azioni di recupero del credito.
Cosa accade nella ristrutturazione dei debiti del consumatore?
La ristrutturazione dei debiti del consumatore, esaminata nel Capitolo 03 della Guida, consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano per la regolazione dei propri debiti, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
L'art. 70 del Codice della crisi disciplina anche le misure protettive.
Su istanza del debitore, il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.
Può inoltre adottare le ulteriori misure previste dalla norma per tutelare il patrimonio del consumatore durante il procedimento.
La presenza di un pignoramento deve quindi essere valutata anche in relazione alla sua possibile incidenza sulla realizzazione del piano.
La sospensione dell'esecuzione non deriva automaticamente dalla presentazione della domanda, ma richiede la valutazione e il provvedimento previsti dalla legge.
E nel concordato minore?
Anche nel concordato minore, affrontato nel Capitolo 04 della Guida, sono previste specifiche forme di protezione.
L'art. 78 del Codice della crisi stabilisce che, su istanza del debitore, il giudice dispone, con il decreto di apertura, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nei limiti stabiliti dalla norma.
La finalità è evitare che le iniziative individuali dei creditori possano compromettere lo svolgimento della procedura.
Anche in questo caso, tuttavia, è necessario considerare i presupposti previsti dalla legge e il contenuto del provvedimento giudiziale.
La protezione non deve essere confusa con una definitiva eliminazione dei debiti o con la conclusione delle procedure esecutive già avviate.
Cosa succede nella liquidazione controllata?
La liquidazione controllata, oggetto del Capitolo 05 della Guida, segue una disciplina differente.
L'art. 270 del Codice della crisi richiama, tra le altre disposizioni, l'art. 150, relativo agli effetti della procedura sulle azioni esecutive e cautelari individuali.
Con l'apertura della liquidazione controllata opera, salve le eccezioni previste dalla legge, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura.
Questo effetto deve però essere considerato insieme alle conseguenze della liquidazione sul patrimonio del debitore.
I beni assoggettati alla procedura sono infatti destinati a essere gestiti e, quando previsto, liquidati secondo le regole del Codice della crisi.
La liquidazione controllata non è quindi un semplice strumento per fermare i pignoramenti, ma una procedura con finalità e conseguenze patrimoniali più ampie.
Il sovraindebitamento può fermare il pignoramento dello stipendio?
Le procedure di sovraindebitamento possono incidere anche sulle esecuzioni che riguardano lo stipendio.
Non è però possibile individuare una conseguenza identica per tutte le situazioni.
Occorre verificare, in particolare, se il pignoramento sia ancora pendente oppure se sia già intervenuto un provvedimento di assegnazione delle somme al creditore.
La distinzione è importante perché gli effetti della procedura di sovraindebitamento devono essere valutati anche alla luce degli atti già compiuti nell'esecuzione.
Non sarebbe quindi corretto affermare che il deposito della domanda determini sempre l'immediata cessazione delle trattenute.
E se è stato pignorato il conto corrente?
Anche il pignoramento del conto corrente richiede una valutazione specifica.
Le somme presenti sul conto possono essere state vincolate nell'ambito di una procedura esecutiva promossa da uno o più creditori.
Per comprendere se e in quale misura una procedura di sovraindebitamento possa incidere su tale situazione, occorre conoscere lo stato del pignoramento e gli eventuali provvedimenti già adottati.
La presentazione di una domanda di sovraindebitamento non comporta automaticamente lo sblocco delle somme presenti sul conto corrente.
Gli effetti dipendono dalla procedura applicabile e dalle condizioni previste dalla legge.
Cosa accade se è già in corso un pignoramento immobiliare?
La presenza di un'esecuzione immobiliare non esclude, di per sé, la possibilità di valutare una procedura di sovraindebitamento.
Assume però particolare importanza la fase raggiunta dal procedimento esecutivo.
Occorre verificare, ad esempio, se la vendita dell'immobile sia stata soltanto programmata, se sia già intervenuta l'aggiudicazione o se sia stato emesso il decreto di trasferimento.
Queste circostanze possono incidere sulla valutazione degli effetti concretamente conseguibili.
Non esiste una regola generale secondo cui la semplice presentazione di una domanda di sovraindebitamento impedisca automaticamente la vendita di un immobile pignorato.
La situazione deve essere esaminata considerando sia la disciplina della procedura di sovraindebitamento sia lo stato dell'esecuzione immobiliare.
Qual è il ruolo dell'OCC?
L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) svolge un ruolo importante nella ricostruzione della situazione debitoria, patrimoniale e reddituale del debitore.
Quando sono già in corso pignoramenti o altre azioni esecutive, occorre individuare i creditori coinvolti, le somme richieste, i beni interessati e lo stato dei procedimenti.
Queste informazioni sono necessarie per valutare la procedura applicabile e gli eventuali effetti sulle iniziative dei creditori.
Come abbiamo visto nel Capitolo 02 della Guida, la completezza della documentazione costituisce un elemento essenziale per l'esame della situazione di sovraindebitamento.
La presenza di pignoramenti rende quindi particolarmente importante acquisire gli atti delle procedure esecutive già avviate.
In sintesi
Le procedure di sovraindebitamento possono incidere sui pignoramenti e sulle altre azioni esecutive promosse dai creditori.
Gli effetti, tuttavia, non sono automatici né identici per tutte le procedure.
Occorre considerare:
la procedura di sovraindebitamento concretamente applicabile;
la tipologia di pignoramento già avviato;
lo stato del procedimento esecutivo;
gli eventuali provvedimenti giudiziali già adottati;
la possibilità di richiedere misure protettive;
gli effetti previsti dalla legge in caso di apertura della procedura.
La presenza di un pignoramento non impedisce necessariamente l'accesso agli strumenti previsti dal Codice della crisi.
Allo stesso tempo, non è corretto considerare il sovraindebitamento come un meccanismo che determina automaticamente la sospensione di ogni iniziativa esecutiva.
La valutazione deve essere effettuata tenendo conto della situazione complessiva del debitore e delle caratteristiche delle procedure già pendenti.
Nel prossimo capitolo:
GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO | CAPITOLO 09 – Sovraindebitamento, mutuo e prima casa: cosa prevede il Codice della crisi?
FAQ
La presenza di un pignoramento impedisce di accedere al sovraindebitamento?
No. Un pignoramento già avviato non esclude, di per sé, l'accesso alle procedure. Occorre verificare i requisiti previsti dalla legge e la situazione complessiva del debitore.
Presentare una domanda di sovraindebitamento sospende i pignoramenti?
Non automaticamente. Gli eventuali effetti protettivi dipendono dalla procedura utilizzata e dai provvedimenti previsti dalla relativa disciplina.
Il sovraindebitamento può interrompere il pignoramento dello stipendio?
Può incidere sull'esecuzione, ma è necessario verificare la procedura applicabile, lo stato del pignoramento e l'eventuale presenza di un provvedimento di assegnazione già intervenuto.
Se il conto corrente è pignorato, le somme vengono subito sbloccate?
No. La presentazione della domanda non determina automaticamente lo sblocco del conto. Gli effetti devono essere valutati considerando la procedura e lo stato dell'esecuzione.
Se la casa è già pignorata, la procedura di sovraindebitamento impedisce la vendita?
Non necessariamente. Occorre verificare la fase dell'esecuzione immobiliare e l'eventuale applicazione di misure o provvedimenti che possano incidere sulla sua prosecuzione.




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